Procedura interna
Politica e procedura del sistema informativo interno
L’approvazione della Legge 2/2023, del 20 febbraio, regolatore della tutela delle persone che riferiscono in caso di infrazioni normative e anticorruzione, (in seguito “Legge 2/2023”), obbliga sia il settore pubblico che il settore privato ad avere canali interni Informazioni progettate e implementate per proteggere le persone che rilevano potenziali infrazioni in un contesto lavorativo o professionale. In particolare, come espresso nell’art. 13 della Legge 2/2023 Tutti gli enti che compongono il settore pubblico saranno obbligati ad avere un sistema di informazione interno, anche tra di essi, le fondazioni del settore pubblico, come espresso nella sua Sezione.1 lettera f).
L’entità, attraverso questa politica, si impegna ad adottare le misure necessarie per prevenire qualsiasi tipo di ritorsione, comprese le minacce di ritorsione e i tentativi di ritorsione contro le persone che intentano una comunicazione, come mezzo per salvaguardare e proteggere le persone che comunicano informazioni in buona fede su atti o omissioni che violare la suddetta legge, il Codice Etico e la condotta dell’Ente o i regolamenti e le procedure interne di questo istituto.
Principi generali
L’obiettivo di questa politica è stabilire i principi che regolano le azioni dell’entità nell’attuazione del sistema di informazione interna e la protezione dell’informatore, in conformità con le disposizioni della legge 2/2023.
- Garantiamo l’accessibilità all’informazione interna e la protezione del sistema informatore: il sistema informativo interno deve consentire, per iscritto, verbalmente o di persona, di comunicare informazioni sulle violazioni normative e anticorruzione a tutte le persone incluse nel suo campo di applicazione.
- Garantiamo, attraverso l’azione indipendente del responsabile del sistema, la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, il divieto di accessi non autorizzati, la conservazione duratura delle informazioni e il rispetto della buona fede. Il sistema informativo interno sarà gestito dal responsabile con totale indipendenza e autonomia dal resto delle aree dell’entità.
- Garantiamo la riservatezza dell’identità dell’informatore e di qualsiasi persona menzionata nella comunicazione, nonché le azioni che si sviluppano nella gestione e nell’elaborazione della stessa. Il canale informativo interno consentirà anche la presentazione e il successivo trattamento delle comunicazioni anonime.
- Garantiamo la protezione dei dati personali delle persone interessate, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- Garantiamo il segreto delle comunicazioni.
- Garantiamo la sicurezza e la protezione degli informatori e delle persone colpite.
- Garantiamo la presunzione di innocenza e rispetto per l’onore delle persone colpite.
Ambito di applicazione
(a) Questa politica si applica a tutti i membri dell’ente che segnalano, attraverso le procedure ivi previste, a:
- azioni o omissioni che possono costituire un’infrazione penale o amministrativa grave o molto grave. In ogni caso, tutte quelle infrazioni penali o amministrative gravi o molto gravi si intendono essere intese o che implicano una perdita economica per il tesoro pubblico e per la previdenza sociale.
- comportamenti che possono implicare, per azione o omissione e da un membro dell’ente, fatti che abbiano un coinvolgimento efficace nel rapporto professionale con l’ente della persona a cui si riferisce la comunicazione, in relazione alla Commissione in un contesto lavorativo o professionale di atto contrario alle regole di azione del Codice Etico dell’entità o alle altre disposizioni del sistema normativo interno.
- eventuali azioni o omissioni che possano costituire violazioni della legge dell’Unione europea
I membri dell’entità sono sempre considerati coloro che sono dipendenti e collaboratori dell’entità.
b) Questa politica si applica anche agli informatori che, non essendo membri dell’ente, hanno ottenuto informazioni su una qualsiasi delle azioni o omissioni di cui alla sezione precedente in un contesto lavorativo o professionale, comprendendo comunque:
- Qualsiasi persona che lavora per o sotto la supervisione e la direzione dell’entità, dei suoi appaltatori, subappaltatori e fornitori.
- persone che in passato sono state membri dell’entità, avendo già interrotto il loro rapporto di lavoro o di statuto con l’entità.
- volontari e borsisti, indipendentemente dal fatto che ricevano o meno una remunerazione.
- persone il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato, nei casi in cui le informazioni sulle infrazioni siano state ottenute durante il processo di selezione o la negoziazione precontrattuale.
Sistema informativo interno
Il sistema di informazione interna a cui si fa riferimento in questa politica è il canale preferito per segnalare le azioni o le omissioni previste dalla legge 2/2023.
Il sistema informatico interno consiste principalmente nel canale di comunicazione abilitato per la ricezione delle comunicazioni previste nell’ambito di applicazione della presente policy, il responsabile del sistema e la procedura di gestione che deve essere seguita per l’elaborazione delle suddette comunicazioni.
Creazione di canali informativi interni
Nel sistema informatico interno, è integrato dal canale di denuncia, che è il canale preferito per la comunicazione dei comportamenti previsti nella sezione 3 di questa politica.
Il suddetto canale di informazioni interno consente:
- fare comunicazioni per iscritto o verbalmente, o in entrambi i modi, alle condizioni previste dalla legge 2/2023.
- Quando si effettua la comunicazione, l’informatore può indicare un indirizzo, un’e-mail o un luogo sicuro allo scopo di ricevere le notifiche.
- la presentazione e il successivo trattamento delle comunicazioni anonime.
- Informare coloro che effettuano la comunicazione attraverso di essa, in modo chiaro e accessibile, sui canali di informazione esterni dinanzi alle autorità e alle istituzioni competenti.
- Al ricevimento di qualsiasi altra comunicazione o informazione non inclusa nell’ambito di applicazione della Sezione 3 della presente Politica, sebbene dette comunicazioni e i loro mittenti non siano al di fuori dell’ambito di applicazione e protezione da essa fornita.
- Saranno adottate misure tempestive per garantire la riservatezza delle comunicazioni che vengono inviate attraverso canali non stabiliti o ai membri del personale non responsabile (che deve inviarlo immediatamente al responsabile del SII).
il responsabile del sistema informativo interno
- I responsabili del sistema saranno un organismo o una persona collegiale, internamente o esternamente, con le caratteristiche di cui all’articolo 8 della legge 2/2023.
- L’autorità indipendente per la tutela dell’informatore sarà comunicata, in conformità alle disposizioni dell’art. Alla fine, inoltre, avviseranno, nello stesso periodo, le loro cessazioni, le dimissioni e le ragioni che le giustificano.
- Nell’esercizio delle loro funzioni, le persone responsabili del sistema non riceveranno istruzioni da alcun superiore, non saranno soggette a gerarchia all’interno dell’ente collegiale, né potranno essere rimosse dalle loro posizioni per motivi legati alla loro legittima partecipazione al sistema informativo interno.
Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali derivante dall’applicazione della legge 2/2023 sarà disciplinato dalle disposizioni del GDPR, e nella legge organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali (LOPDPGDD), in conformità con quanto, per tali scopi, è determinato nella legge 2/2023.
Il Sistema Informativo Interno deve impedire l’accesso non autorizzato, preservare l’identità e garantire la riservatezza dei corrispondenti dati alle persone interessate e a eventuali terze parti citate nelle informazioni fornite, con particolare attenzione all’identità dell’informatore se sono stati identificati.
L’identità dell’informatore può essere comunicata solo all’autorità giudiziaria, alla Procura o all’autorità amministrativa competente nell’ambito di un’indagine penale, disciplinare o sanzionatoria, e questi casi saranno soggetti alle garanzie stabilite nella normativa applicabile.
Se le informazioni ricevute contengono speciali categorie di dati personali, previa protezione speciale, la sua cancellazione immediata sarà effettuata, a meno che il trattamento non sia necessario per motivi di interesse pubblico essenziale ai sensi dell’articolo 9.2.g) del GDPR, come previsto dall’articolo 30.5 del diritto 2/2023.
In ogni caso, i dati personali non saranno raccolti la cui rilevanza non si manifesta per elaborare informazioni specifiche o, se essi vengono raccolti per caso, verranno cancellati senza indebito ritardo.
Le comunicazioni che non sono state date possono essere anonimizzate, senza che sia applicabile l’obbligo di blocco previsto dall’articolo 32 del LopDPGDD.
Misure di protezione degli informatori
Le persone che denunciano le violazioni hanno diritto alle misure di protezione stabilite nella legge 2/2023, a condizione che siano presenti le seguenti circostanze:
- hanno ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni a cui si fa riferimento siano veritiere al momento della comunicazione o della divulgazione, anche quando non forniscono prove conclusive, e che le suddette informazioni rientrino nell’ambito di applicazione della presente politica.
- La comunicazione o la divulgazione è stata effettuata in conformità con i requisiti stabiliti nella presente Politica e nella Legge 2/2023.
Coloro che comunicano o rivelano sono espressamente esclusi dalla protezione prevista dalla legge 2/2023:
Informazioni contenute nelle comunicazioni che sono state irricevibili da qualche canale di informazione interno o per una delle seguenti cause:
- quando i fatti riportati mancano di tutta la plausibilità.
- quando i fatti riportati non sono costitutivi della violazione del sistema giuridico incluso nell’ambito di applicazione della presente politica.
- Quando la comunicazione manca manifestamente di base o ci sono indicazioni razionali di essere state ottenute attraverso la commissione di un reato.
- quando la comunicazione non contiene informazioni nuove e significative sulle infrazioni rispetto a una precedente comunicazione rispetto alle quali sono concluse le corrispondenti procedure, a meno che non vi siano nuove circostanze di fatto o giuridiche che giustificano un follow-up diverso.
- quando la comunicazione non contiene informazioni nuove e significative sulle infrazioni rispetto a una precedente comunicazione rispetto alle quali sono concluse le corrispondenti procedure, a meno che non vi siano nuove circostanze di fatto o giuridiche che giustificano un follow-up diverso.
informazioni che sono già completamente disponibili al pubblico o che costituiscono semplici indiscrezioni.
informazioni che si riferiscono ad azioni o omissioni non incluse nell’ambito di questa politica.
Misure di protezione per le persone colpite
Durante il trattamento del fascicolo, le persone interessate dalla comunicazione avranno diritto alla presunzione di innocenza, il diritto di difesa e il diritto di accesso al fascicolo nei termini previsti dalla legge 2/2023, nonché la stessa protezione stabilita per gli informatori, preservando la loro identità e garantendo la riservatezza dei fatti e dei dati della procedura.
Approvazione, entrata in vigore e diffusione
Questa politica entrerà in vigore dal momento della sua approvazione da parte della direzione dell’entità, procedendo alla sua pubblicazione sulle pagine web aziendali dell’entità.
Questa politica verrà esaminata e aggiornata fintanto che sarà necessario apportare modifiche.
Obiettivo
Lo scopo della gestione del Sistema Informativo Interno è quello di disciplinare tali atti e procedure effettuati dall’ente a seguito della presentazione delle informazioni di cui alla Legge 2/2023, del 20 febbraio, che regola la tutela delle persone che riferiscono di infrazioni normative e anticorruzione (di seguito, Legge 2/2023).
Regolamento e legislazione di riferimento
- Legge 2/2023, del 20 febbraio, regolatore della tutela delle persone che riferiscono sulle infrazioni normative e anticorruzione, mediante recepimento della Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre, 2019, sulla protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell’Unione.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR).
- Legge organica 3/2018, del 5 dicembre, protezione dei dati personali e garanzia dei diritti digitali (LOPD GDD).
Ambito dell’applicazione
Il presente regolamento si applica all’intero ambito di azione dell’ente e ai suoi contenuti derivano dalle linee guida di natura più generale definita nella politica di sicurezza delle informazioni dell’entità.
Sarà obbligatorio da parte di tutto il personale che, in modo permanente o eventualmente, eroga i propri servizi nell’entità, compreso il personale di fornitori esterni quando sono utenti dei sistemi informativi dell’entità.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intenderà:
- Informatore: persona fisica o giuridica che abbia ottenuto informazioni sulle infrazioni in un contesto lavorativo o professionale e che le porti all’attenzione dell’ente, compresi in ogni caso quelli previsti dall’articolo 3, sezioni 1 e 2 della legge 2/2023.
- persona affetta: persona fisica a cui all’informatore è attribuita la commissione delle infrazioni di cui all’articolo 2 della legge 2/2023. Saranno inoltre presi in considerazione le persone colpite, coloro che, senza essere oggetto di informazione da parte dell’informatore, attraverso gli atti di istruzione della procedura, avevano da loro conoscenza della presunta commissione delle suddette infrazioni.
- Terzi: persone fisiche che possono essere a conoscenza di aspetti relativi alla violazione segnalata, sia come testimoni diretti o indiretti che possono fornire informazioni alla procedura.
- Sistema informativo interno: è il canale di informazione istituito nell’ente a riferire sulle azioni o omissioni di cui all’articolo 2 della legge 2/2023, con le funzioni e i contenuti contenuti nell’articolo 5.2 di tale norma. Include il canale di informazione interno e il sistema di gestione delle informazioni.
- Canale di informazioni interne: è il canale specificamente abilitato dall’ente a ricevere le informazioni relative all’oggetto di questa procedura, sotto l’amministrazione del responsabile del sistema informativo interno dell’entità.
- Sistema di gestione delle informazioni: piattaforma tecnologica integrata nel sistema informativo interno, il cui scopo è il mantenimento, la registrazione e la conservazione delle azioni che avvengono a seguito della presentazione delle informazioni a cui si applica la legge 2/2023.
Diritti e garanzie degli informatori
A persone informanti sarà garantito l’effettivo esercizio dei seguenti diritti, fatte salve altre riconosciute dalla Costituzione e dalle leggi:
- Presentare le informazioni in modo anonimo e mantenere l’anonimato durante la procedura.
- per formulare la comunicazione verbalmente o per iscritto. In caso di presentazione della comunicazione verbalmente, all’informatore verrà offerta l’opportunità di verificare, rettificare e accettare firmando la trascrizione del messaggio.
- Per indicare un indirizzo, un’e-mail o un luogo sicuro per ricevere le comunicazioni effettuate dal responsabile del sistema.
- comparire di propria iniziativa davanti al responsabile del sistema o al responsabile delegato.
- alle dimissioni per contattare il responsabile del sistema o il responsabile delegato che istruisce la procedura e, se del caso, alla revoca di dette dimissioni in qualsiasi momento.
- alla conservazione della propria identità. L’identità dell’informatore non può essere divulgata senza il suo esplicito consenso a qualsiasi persona che non sia competente a ricevere e gestire reclami, con le eccezioni stabilite dalla legge dell’Unione Europea o dai regolamenti spagnoli nell’ambito delle indagini svolte dalle autorità o nel corso di processi giudiziari.
- alla protezione dei tuoi dati personali.
- Conoscere l’identità del Delegato Manager che istruisce la procedura.
- alla riservatezza delle comunicazioni.
- alle misure di protezione e sostegno ai sensi della legge 2/2023.
- presentare un reclamo all’Autorità per la protezione dell’informatore indipendente.
- non essere soggette a rappresaglie, anche quando si verificherà l’esito delle indagini che non vi è stata alcuna violazione del Regolamento applicabile o del Codice Etico dell’Ente, purché non abbia agito in malafede.
Obblighi degli informatori
Gli informatori, in merito alla presentazione delle loro comunicazioni attraverso il canale di informazione interno, saranno soggetti ai seguenti obblighi:
- avere indicazioni ragionevoli o sufficienti sulla certezza delle informazioni che comunicano, non poter effettuare comunicazioni generiche, in malafede o con abuso di diritti, nel qual caso potrebbero incorrere in responsabilità civile, penale o amministrativa
- Descrivere nel modo più dettagliato possibile i fatti o i comportamenti che comunicano, fornendo tutta la documentazione disponibile sulla situazione descritta o indicazioni oggettive per ottenere le prove.
- Riassunto dal formare comunicazioni per uno scopo diverso da quello previsto dal canale o che violano i diritti fondamentali all’onore, all’immagine e alla privacy personale e familiare di terzi o contrari alla dignità della persona.
Diritti di terzi
Le persone ritenute terze nella procedura avranno i seguenti diritti riconosciuti, fermo restando la possibilità di estendere ad essi, per quanto possibile, le misure di sostegno e protezione dell’informatore di cui alla legge 2/2023.
- Per indicare un indirizzo, un’e-mail o un luogo sicuro per ricevere le comunicazioni che fai al responsabile del sistema.
- comparire di propria iniziativa davanti al responsabile del sistema o al responsabile delegato.
- alla conservazione della propria identità. L’identità della terza parte non può essere rivelata senza il loro esplicito consenso a qualsiasi persona non competente a ricevere e gestire reclami, con le eccezioni stabilite dalla legge dell’Unione Europea o i regolamenti spagnoli nel contesto delle indagini svolte dalle autorità o nel corso di processi giudiziari.
- alla protezione dei tuoi dati personali.
- alla riservatezza delle comunicazioni.
- non essere soggetto a ritorsioni.
Diritti delle persone colpite
Le persone interessate avranno i diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi, per la cui conformità avranno l’obbligo di garantire il responsabile del sistema. In particolare, avranno i seguenti diritti:
- essere informato al più presto delle informazioni che li riguardano.
- Per onorare e privacy
- alla presunzione di innocenza e ad utilizzare tutti i mezzi validi per legge per la sua difesa.
- essere assistito da un avvocato.
- Accesso alle azioni che vengono seguite nei loro confronti, fatte salve le limitazioni temporanee che possono essere adottate per garantire il risultato delle azioni.
- Conoscere l’identità del Delegato Manager che istruisce la procedura.
- alla conservazione della propria identità, contro qualsiasi persona al di fuori del responsabile del sistema.
- alla protezione dei tuoi dati personali
- alla riservatezza delle comunicazioni
il responsabile del sistema informativo interno
- Il responsabile del sistema è la persona o l’organismo di cui all’articolo 8 della legge 2/2023, che sarà designato dalla Direzione.
- Il responsabile del sistema, nell’esercizio dei suoi poteri, non può ricevere istruzioni da nessun’altra area dell’entità, né può essere rimosso dalle sue posizioni per motivi legati alla sua partecipazione al sistema informativo interno. Allo stesso modo, sono indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni e non sono soggetti alla gerarchia all’interno di detto corpo collegiale.
Accesso ai dati personali nel sistema informativo interno
L’accesso ai dati personali nel sistema informativo interno da parte del personale dell’ente sarà limitato, nell’ambito delle sue competenze e funzioni, e indipendentemente dalle responsabilità professionali delle persone che fanno finalmente parte dell’ente collegiale responsabile del sistema di:
- il responsabile del sistema o in cui delega.
- il responsabile della gestione delle persone, quando potrebbe procedere l’adozione di misure disciplinari nei confronti di un lavoratore dell’entità.
- La persona responsabile del gabinetto legale, qualora proceda l’adozione di misure legali in relazione ai fatti riportati nella comunicazione.
- i responsabili del trattamento che alla fine vengono designati.
- Delegato per la protezione dei dati dell’entità
Il trattamento dei dati da parte di altre persone, o anche la sua comunicazione a terzi, sarà lecito quando sarà necessario per l’adozione di misure correttive nell’ente o per il trattamento di sanzioni o procedure penali che, se del caso, procedano.
Scadenze procedurali
- Il termine per risolvere le azioni investigative a cui dà luogo la procedura di gestione delle informazioni non può superare i 3 mesi, fatta eccezione per i casi di particolare complessità nel qual caso, nel qual caso, può essere concordata la proroga di detto periodo da parte del responsabile del sistema, fino ad un massimo di tre mesi aggiuntivi.
- Il calcolo del termine di cui alla sezione precedente inizia dal ricevimento della comunicazione da parte del responsabile del sistema o, se non viene trasmesso all’informatore un riconoscimento della ricevuta, dalla scadenza del termine di sette giorni dopo la ricezione della comunicazione.
- I termini espressi in mesi saranno calcolati da data a data.
- Le scadenze dei giorni di cui alla presente norma saranno considerati qualificati, salvo espressamente indicato che sono naturali.
- Il calcolo del termine in giorni lavorativi è escluso il sabato, la domenica e quelli dichiarati festivi.
Protezione dei dati personali
- Il trattamento dei dati personali derivante dal trattamento di questa procedura di gestione delle informazioni sarà effettuato in conformità con le disposizioni del Titolo VI della Legge 2/2023.
- Il Sistema Informativo Interno deve impedire l’accesso non autorizzato e preservare l’identità e garantire la riservatezza dei dati corrispondenti alle persone interessate ea eventuali terzi che siano menzionati nelle informazioni fornite, in particolare l’identità dell’informatore se è stata identificata.
- L’identità delle persone segnalanti può essere comunicata solo all’Autorità giudiziaria, alla Procura o all’Autorità amministrativa competente nell’ambito di un’indagine penale, disciplinare o sanzionatoria e tali casi saranno soggetti alle salvaguardie stabilite nella normativa applicabile.
- Se le informazioni ricevute contengono categorie speciali di dati, la cancellazione immediata sarà effettuata, a meno che il trattamento non sia necessario per motivi di interesse pubblico essenziale ai sensi dell’articolo 9.2.g) del regolamento generale sulla protezione dei dati, come previsto dall’articolo 30.5 della legge 2/2023.
- I dati personali non saranno raccolti la cui rilevanza non si manifesta per elaborare informazioni specifiche o, se raccolti per caso, saranno cancellati senza indebito ritardo.
- In ogni caso, dopo 3 mesi dal ricevimento della comunicazione senza aver avviato azioni investigative, la sua cancellazione deve essere effettuata, a meno che lo scopo della conservazione sia quello di lasciare la prova del funzionamento del sistema.
- Le comunicazioni che non sono state date possono essere anonime solo senza l’obbligo di blocco previsto dall’articolo 32 della Legge 3/2018 del 5 dicembre, sulla protezione dei dati personali e sulla garanzia dei diritti digitali.
Procedura
Fase di ricezione delle informazioni
Le informazioni sulla commissione delle infrazioni di cui all’articolo 2.1 della legge 2/2023, nonché qualsiasi altra derivata dal trattamento di questa procedura, saranno comunicate per iscritto o verbalmente attraverso i mezzi elettronici stabiliti a tale scopo nel canale di informazione interno abilitato nel sito web dell’entità.
Su richiesta dell’informatore, può essere presentato anche attraverso un incontro faccia a faccia entro un periodo massimo di sette giorni.
Le comunicazioni verbali, comprese quelle effettuate tramite meeting faccia a faccia, per telefono o tramite sistema di messaggistica vocale, devono essere documentate in uno dei seguenti modi, con il consenso dell’informatore:
- registrando la conversazione in un formato sicuro, durevole e accessibile, o
- attraverso una trascrizione completa e accurata della conversazione effettuata dal personale responsabile della sua gestione.
Fatto salvo i diritti ad essa corrispondenti, in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali, all’informatore sarà offerta la possibilità di verificare, rettificare e accettare la trascrizione della conversazione tramite la sua firma.
In ogni caso, la comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- identificazione dell’informatore, a meno che non scelga di presentare le informazioni in modo anonimo.
- descrizione dei fatti e, se del caso, determinazione della norma interessata.
- identificazione della persona o delle persone colpite.
- identificazione, se del caso, di terzi che possono fornire informazioni pertinenti.
- Se eserciti il diritto di rinunciare al contatto con la persona responsabile del sistema
L’informatore può indicare un indirizzo, un’e-mail o un luogo sicuro allo scopo di ricevere comunicazioni.
Una volta ricevuta la comunicazione, entro sette giorni di calendario successivi al suo ricevimento, verrà confermata una ricevuta e la giustificazione sarà comunicata all’informatore, a meno che non sia stato fornito alcun contatto o eserciti il diritto di rinunciare alla comunicazione con il responsabile del sistema o il responsabile delegato che istruisca il procedura.
Fase di ammissione
Una volta che la comunicazione è stata registrata, il responsabile del sistema deve verificare se espone fatti o comportamenti che rientrano nell’ambito di applicazione soggettivo di cui all’articolo 3 della Legge 2/2023 e, entro dieci giorni lavorativi dalla data di inserimento delle informazioni nel registro, possono:
Comunicazione inammissibile, in uno dei seguenti casi:
- Quando i fatti riportati mancano di tutta la plausibilità
- quando i fatti riportati non sono costitutivi della violazione dell’ordinamento giuridico nell’ambito di applicazione della legge 2/2023.
- Quando la comunicazione è infondata o vi sono indicazioni razionali di essere state ottenute attraverso la commissione di un reato. In quest’ultimo caso, oltre all’irricevibilità, alla Procura verrà inviata una lista circostanziale dei fatti che sono considerati costitutivi di un reato.
- quando la comunicazione non contiene nuove e significative informazioni sulle infrazioni rispetto a una precedente comunicazione rispetto alle quali sono concluse le corrispondenti procedure, a meno che non vi siano nuove circostanze che giustifichino un follow-up diverso.
- L’irricevibilità sarà comunicata all’informatore entro i cinque giorni lavorativi successivi, a meno che la comunicazione non fosse anonima o l’informatore non avesse rinunciato a ricevere comunicazioni.
ammettere la comunicazione. L’ammissione al trattamento sarà comunicata all’informatore entro i cinque giorni lavorativi successivi, a meno che la comunicazione non fosse anonima o l’informatore non avesse rinunciato a ricevere comunicazioni.
Inviare immediatamente le informazioni al pubblico ministero quando i fatti potrebbero essere indirettamente costitutivi di un reato o alla Procura europea nel caso in cui i fatti influiscano sugli interessi finanziari dell’Unione europea.
Inviare la comunicazione all’autorità, all’ente o all’ente che è considerato competente per il suo trattamento.
Fase di istruzione
L’istruzione includerà tutte quelle azioni volte a verificare la plausibilità dei fatti riportati.
Il delegato delegato designato dal responsabile del sistema sarà considerato l’istruttore della procedura.
Entro un periodo massimo di 15 giorni dalla risoluzione dell’ammissione, la persona interessata sarà informata dell’esistenza delle azioni e dei fatti riportati succintamente, a meno che tale comunicazione possa facilitare l’occultamento, la distruzione e l’alterazione delle prove, nel qual caso il responsabile delegato, in modo motivato, può modificare detto periodo fino a quando dette circostanze scompaiono
In nessun caso i soggetti interessati saranno informati dell’identità dell’informatore o verrà fornito l’accesso alla comunicazione.
Al fine di garantire il diritto di difesa della persona interessata, avrà accesso al fascicolo senza divulgare informazioni che potrebbero identificare l’informatore, poter essere ascoltato in qualsiasi momento e sarà avvertito della possibilità di apparire assistita da un avvocato.
La persona interessata ha il dovere di mantenere la riservatezza delle informazioni di cui è a conoscenza a seguito dell’accesso al fascicolo, vietata qualsiasi azione volta a identificare l’informatore o terzi, fatte salve gli obblighi derivanti dal rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Fase di completamento
Una volta completate le azioni, la persona responsabile del sistema emetterà un rapporto che verrà trasferito al direttore/amministratore dell’entità e che conterrà almeno:
- Una dichiarazione dei fatti riportati insieme al numero di archivio, alla data di registrazione ea quella dell’accordo di ammissione.
- le azioni svolte al fine di verificare la plausibilità dei fatti che raccoglieranno, almeno e in modo succinto, le accuse avanzate dalla persona interessata, compreso il colloquio, ove appropriato, la documentazione da lui fornita o raccolta dal responsabile del sistema tramite terzi e quante altre informazioni su cui si basa la risoluzione adottata.
- Le conclusioni raggiunte nell’istruzione e la valutazione dei procedimenti e le indicazioni che le supportano.
- le decisioni prese.
Analogamente, la relazione sarà comunicata all’informatore, nella misura in cui viene identificato e non ha utilizzato il diritto di dimissioni di comunicare con il responsabile del sistema e la persona interessata.
Il termine per la conclusione delle azioni e la risposta all’informatore, se del caso, non può superare i tre mesi dall’ingresso nel registro del sistema di gestione delle informazioni, fatta salva l’estensione del termine previsto dall’articolo 9 della legge 2/2023.
